L'obiettivo principale del regolamento è di «incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell'informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato».
«L'approvazione da parte dell'Agcom del regolamento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online delle notizie giornalistiche rappresenta un ulteriore passo avanti verso la concreta attuazione della direttiva europea sul copyright», dichiara, in una nota, Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi.
«I criteri fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – aggiunge – dovranno portare alla sottoscrizione di accordi con le piattaforme digitali che valorizzino il prodotto giornalistico, assicurandogli una equa remunerazione. Contestualmente, la Fnsi definirà con la Fieg il regolamento per la redistribuzione dei proventi anche in favore dei giornalisti, come previsto dal contratto nazionale di lavoro».
Per quanto riguarda le tempistiche «se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all'Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. L'Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso».
La base di calcolo individuata dal regolamento è nei «ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell'editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore».
All'editore potrà dunque essere attribuita una quota fino al 70%: l'obiettivo della presenza di un'aliquota massima è quello di «rendere flessibile lo schema di determinazione dell'equo compenso, adattandolo alle diverse esigenze delle parti e alle diverse caratteristiche tanto dei prestatori quanto degli editori, facilitando al contempo l’instradamento delle negoziazioni».
Questi i criteri validi per la valutazione dell'equo compenso da applicare cumulativamente e con rilevanza decrescente:
a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento);
b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience online);
c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria;
d) costi comprovati sostenuti dall'editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
f) adesione e conformità, dell'editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;
g) anni di attività dell'editore in relazione alla storicità della testata».