COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1
L’Associazione della stampa toscana
(Ast) è l’organizzazione sindacale unitaria
dei giornalisti che risiedono o lavorano in Toscana. Essa ha sede nella Città Metropolitana di Firenze.
L’Assemblea dei soci approva
l’attuale indirizzo di via de’ Medici,2 a Firenze e dà mandato
al Consiglio Direttivo di aggiornarlo nel caso si verifichi un cambio di sede. L’Ast ha la rappresentanza e la tutela
morale e materiale della categoria e fa parte della Federazione
nazionale della stampa italiana (Fnsi), ne rispetta gli obblighi statutari e
regolamentari, ne persegue le finalità
a livello regionale, nel pieno rispetto della legge e senza scopi di lucro. Principi fondamentali dell’Ast sono il
metodo democratico, l’uguaglianza e la pari dignità tra gli iscritti. La durata
dell’Associazione Stampa Toscana è fissata al 31/12/2050 e potrà essere
prorogata con delibera dell’Assemblea dei soci.
Articolo 2
Compito dell’Ast
è l’attività sindacale a tutela dei giornalisti.
I suoi scopi sono:
a)
difendere la
libertà e il pluralismo dell'informazione;
b)
tutelare gli interessi morali
e materiali dei giornalisti, promuovendo tutte le iniziative utili al superamento di ogni
discriminazione;
c)
promuovere e garantire la corretta applicazione dei contratti di categoria e sostenere i comitati di redazione anche nella
definizione nella stipula dei contratti
integrativi;
d)
tutelare gli interessi dei precari, free lance, collaboratori, ed adoperarsi per il collocamento dei disoccupati;
e)
favorire la preparazione e l'aggiornamento professionale dei soci;
f) contribuire, insieme all'Ordine dei giornalisti, a difendere ed elevare il prestigio della professione.
Articolo 3
Hanno diritto alla tutela da parte dell’Ast, tutti i giornalisti iscritti. Sono doveri degli iscritti la solidarietà tra colleghi e l’impegno sindacale per la difesa della dignità morale e materiale della professione giornalistica. L’Ast può estendere specifiche forme di tutela, nonché la possibilità di usufruire dei servizi di consulenza sopra indicati, anche a coloro che, in quanto aspiranti giornalisti, hanno iniziato un percorso per il completamento della formazione professionale e svolgono attività giornalistica senza avere ancora i requisiti per l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. L’AST costituirà un apposito “Gruppo” di cui potranno far parte, dietro pagamento di una quota che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo, ma senza per questo costituire elettorato attivo o passivo dell’Associazione, gli aspiranti giornalisti fino al momento dell’iscrizione all’Ordine. E comunque per non più di 3 anni. Sarà onere dell’aspirante giornalista dimostrare, a richiesta dell’AST, l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa fino a quel momento svolta e finalizzata al completamento della formazione per il conseguimento dell’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. L’AST può organizzare per coloro che risultano nel suddetto elenco corsi di formazione tecnico professionale.
Articolo 4
Articolo 5
L’appartenenza all’Ast con
i relativi diritti e doveri è formalizzata attraverso l’iscrizione negli appositi elenchi che devono essere
costantemente aggiornati. Gli elenchi
sono permanentemente custoditi presso la sede dell’Ast e devono essere accessibili a tutti i soci che ne facciano richiesta esclusivamente per gli scopi previsti dallo Statuto, compreso
il diritto elettorale, e ai rappresentanti dei gruppi di base e di specializzazione al fine di aggiornare gli
elenchi degli iscritti. Il direttivo
vigila affinché non sia fatto un uso improprio degli elenchi, e affinché, in linea con la normativa sulla privacy,
non siano divulgati dati sensibili in possesso
dell’Ast.
b)
per perdita del requisito
dell’iscrizione all’Ordine;
c)
per morosità (vedi articolo 5), restando il debito con l’Ast per le quote non
corrisposte; d) per
radiazione.
Articolo 8
I soci che non risiedono a Firenze possono costituirsi in
sezioni provinciali o interprovinciali
previa autorizzazione e adozione di uno specifico regolamento su delibera
del consiglio direttivo dell’Ast. Le sezioni hanno il
compito di agevolare i rapporti fra gli iscritti e l'Ast. Per altre eventuali
attività le sezioni devono chiedere il consenso preventivo del consiglio direttivo.
Articolo 9
Nell'intento di facilitare
attività giornalistiche specifiche, gli iscritti possono riunirsi in gruppi di specializzazione, che facciano riferimento
a gruppi di carattere nazionale.
Nella rappresentanza e nella tutela degli interessi morali e materiali dei soci nei rapporti con terzi,
i rappresentanti dei gruppi di specializzazione possono affiancare gli organismi
dell’Ast. I gruppi di specializzazione
possono costituirsi con almeno dieci soci, secondo norme di funzionamento che devono essere approvate
dal consiglio direttivo dell'Ast e che non
possono essere in contrasto né con il presente statuto né con quello
federale. L’atto costitutivo deve essere depositato all'Ast. Ogni anno, entro il 30 giugno, i gruppi di specializzazione sono tenuti a presentare una
relazione con allegati il bilancio e l’elenco degli iscritti aggiornato al 31
dicembre dell’anno precedente
2.
il presidente;
3.
l'esecutivo;
4.
il consiglio direttivo;
5.
il collegio dei probiviri;
6.
il collegio dei sindaci
revisori.
E' organo consultivo dell'Ast
la Consulta sindacale.
Le pubblicazioni ufficiali dell’Ast, entrambe testate
registrate, sono il periodico “GT Giornalisti in Toscana” e il sito internet. Il
presidente è il direttore responsabile
di entrambe.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 12
Assemblee straordinarie possono essere decise
dal consiglio direttivo o convocate
su richiesta di almeno il 10% dei soci.
Nell’assemblea ordinaria si pongono in approvazione i conti economici e lo stato patrimoniale e si
delibera sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo o su
richiesta di almeno venti soci o di un gruppo
di specializzazione presentata al consiglio direttivo almeno una
settimana prima della data
dell’assemblea.
L’assemblea ordinaria
dei soci è convocata di regola entro
il mese di giugno. In casi eccezionali il consiglio direttivo può decidere una data diversa da
stabilire, comunque, entro e non
oltre la fine dell’anno.
L’avviso di convocazione
con l’ordine del giorno è affisso nella sede dell’Ast e inserito sul sito internet dell’Ast almeno 15 giorni prima della
data dell’assemblea.
Per la validità
delle assemblee in prima convocazione occorre la presenza
di almeno metà più
uno dei soci. La seconda convocazione ha luogo un’ora dopo la prima e l’assemblea è valida qualunque sia
il numero dei presenti.
Ogni socio può ricevere una sola delega scritta da parte
di altro socio ed esprimere il voto a
suo nome in tutte le votazioni. Le delibere si ritengono approvate
se ottengono voti pari alla metà più uno
dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo
richiesta di voto segreto avanzata da almeno un terzo dei votanti o
di voto per appello nominale richiesto dalla
maggioranza. Sulle questioni che riguardano una sola persona,
o comunque quando vengono trattati
casi personali, si vota a scrutinio segreto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17
Articolo 18
1.
i giornalisti iscritti all’Ast che fanno parte del consiglio nazionale della Fnsi;
2.
il presidente e il vicepresidente della consulta sindacale;
3.
il presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti;
4.
il fiduciario dell’Inpgi per la Toscana;
5.
il fiduciario della Casagit
per la Toscana;
6. i presidenti degli organismi sindacali
di base e dei gruppi di specializzazione costituiti con atto depositato all’Ast;
7. i rappresentanti dei lavoratori autonomi
secondo le norme in vigore.
Alle riunioni del consiglio
direttivo sono invitati i sindaci revisori dei conti. Sono invitati permanenti alle riunioni i rappresentanti toscani
che fanno parte degli organismi esecutivi nazionali
della categoria.
Alle riunioni del consiglio
direttivo possono partecipare, su invito del presidente, portatori di istanze o situazioni particolari inserite
all’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo si
riunisce di regola una volta al mese
e straordinariamente ogni volta che
il presidente lo ritenga opportuno, o che almeno la metà più uno dei consiglieri ne faccia formale richiesta.
Per deliberare occorre almeno
la presenza della metà più uno dei consiglieri, di cui almeno
la metà professionali.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. A parità di voti è determinante quello
di chi presiede il consiglio.
2.
deliberare sull’ammissione dei soci e
provvedere alla revisione annuale degli
iscritti;
3.
perseguire, nei limiti dello statuto, gli scopi dell’Ast;
4.
convocare le assemblee, stabilendone l’ordine del giorno; 5. delegare soci a reggere
particolari uffici nell’ambito associativo; 6. indire
le elezioni per il rinnovo degli organi statutari e fissarne la data; 7.
stabilire l’entità della quota sociale annua;
8.
amministrare il patrimonio sociale,
compilare la relazione
morale e finanziaria, deliberare sui conti
economici da sottoporre al voto dell’assemblea
ordinaria annuale;
9. provvedere alla riscossione delle entrate e alle uscite ordinarie e straordinarie;
10. assumere il
personale per il funzionamento degli uffici e
gestirlo secondo norme e contratti;
11.
promuovere, qualora occorra, la riunione
del collegio dei probiviri e del
collegio dei revisori dei conti;
12.
vigilare sulla corretta gestione
dei gruppi di specializzazione regolarmente costituiti nell’ambito dell’Ast;
13.
quant’altro possa
rendersi necessario al funzionamento dell’Ast.
IL PRESIDENTE E L’ESECUTIVO
Articolo 22
Nella sua prima riunione il consiglio direttivo, con voto segreto, elegge al proprio interno il presidente dell’Ast, che deve essere iscritto nell’elenco dei professionali, due vicepresidenti, uno iscritto nell’elenco dei professionali, l’altro iscritto nell’elenco dei collaboratori (votando i consiglieri di ciascun elenco separatamente per il proprio rappresentante); un segretario e un tesoriere.
Per l’elezione delle cariche
è richiesta nelle
prime due votazioni la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nella terza è sufficiente
la maggioranza semplice. In caso di
parità è eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Il presidente convoca le riunioni del consiglio e ne dispone l'esecuzione delle delibere. Quando la consulta sindacale, il collegio dei probiviri o dei revisori dei conti devono eleggere i rispettivi presidenti sono convocati dal presidente dell'Ast per provvedere all'adempimento. Nei casi di assenza per malattia o altri motivi, il presidente dell'Ast è sostituito da un vice presidente designato dal consiglio direttivo.
Dopo aver svolto
tre mandati completi
e consecutivi la stessa persona
non può essere
rieletta presidente dell'Ast.
L’esecutivo ha il compito
di sostenere il presidente nell’esecuzione delle delibere del consiglio e dell’assemblea e di deliberare su questioni di particolare urgenza
che riguardino iniziative di tutela sindacale
collettiva, da sottoporre alla ratifica del
consiglio direttivo.
Fanno parte dell’esecutivo
i due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere dell’Ast e – a titolo consultivo – il presidente
della consulta sindacale.
Articolo 25
Articolo 26
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 27
I candidati a ricoprire la carica di
proboviro debbono essere scelti tra coloro che
abbiano almeno dieci anni di iscrizione all’Ast.
L’appartenenza al collegio dei probiviri è
incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Ast,
nella Fnsi e nell’Ordine dei giornalisti.
Articolo 28
Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nello svolgimento delle sue funzioni si adegua alle norme del regolamento del collegio nazionale della Fnsi.
1.
si pronuncia sulle
questioni disciplinari;
2.
si pronuncia sul mancato accoglimento dell’iscrizione a socio e sui casi di indegnità;
3.
emette
parere su questioni
professionali che gli siano state sottoposte da un socio o
da non iscritti;
4.
si costituisce in giurì d’onore,
a richiesta di parte, nelle forme che ritenga opportune; Contro le deliberazioni dei
probiviri è facoltà dell’interessato ricorrere al collegio nazionale dei probiviri entro quindici
giorni dalla comunicazione della pronuncia.
La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione e radiazione.
Il collegio dei probiviri
decide sanzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme dello Statuto o comunque alle regole della
correttezza professionale e della probità
morale, in modo tale da compromettere il prestigio dell’Ast o il buon nome del giornalismo.
Il collegio, dopo aver ascoltato l’interessato, può infliggere le seguenti sanzioni:
1. ammonizione;
2.
censura;
3.
sospensione dell’attività associativa fino a un anno;
4.
radiazione.
L’ammonizione viene rivolta per iscritto all’interessato
con l’invito ad astenersi dal
comportamento scorretto e a rispettare le norme e i regolamenti vigenti. La censura
viene irrogata al socio che
sia incorso già in un’ammonizione e persista
nel suo comportamento scorretto, ovvero abbia commesso un’infrazione di maggiore gravità.
La sospensione è applicata
nei confronti del socio incorso
già in un’ammonizione, che abbia
tenuto un comportamento talmente
scorretto da nuocere
al prestigio dell’Ast,
o abbia commesso
una grave violazione dei
doveri di solidarietà sindacale.
La radiazione sarà infine
applicata contro i soci che abbiano commesso azioni disonorevoli o dannose alla vita dell’Ast.
Tutti i provvedimenti saranno resi noti per iscritto
all’interessato e mediante
affissione nei locali sociali. Il socio ha sempre
diritto di presentare verbalmente o per iscritto tutti gli elementi
atti a chiarire la sua posizione e
può farsi assistere da un legale di fiducia.
COLLEGIO DEI SINDACI
Nella prima riunione, convocata dal presidente dell’Ast, il collegio nomina tra i suoi componenti il presidente e il segretario.
I sindaci controllano
l’amministrazione dell’Ast in conformità alla legge e allo Statuto; in particolare esercitano di
propria iniziativa il controllo periodico e saltuario
dei libri contabili dell’Ast, procedono all’esame del conto economico, redigendo una relazione che sottopongono
all’assemblea. In tutti i casi in cui il collegio
rilevi inadempienze e irregolarità, è tenuto a richiedere
l’immediata convocazione del
consiglio direttivo, che deve essere riunito dal presidente con la massima sollecitudine possibile.
CONSULTA SINDACALE
Articolo 32
Su proposta del presidente della consulta o del presidente dell’Ast, la consulta
può ammettere anche colleghi
di testate o di realtà professionali non ancora in grado di esprimere un fiduciario.
Il verbale delle riunioni
della consulta dovrà essere redatto da un segretario nominato di volta in volta e dovrà essere portato
a conoscenza del direttivo dell’Ast
nella sua riunione
immediatamente successiva.
Articolo 33
1.
propone forme e modalità dell’azione sindacale nel quadro
della disciplina federale;
2.
controlla l’effettiva applicazione dei contratti di lavoro,
segnala abusi e
violazioni;
3.
richiede la partecipazione dell’Ast
alla definizione e stipulazione di contratti integrativi aziendali;
4.
esprime
pareri per orientare
la politica sindacale
dell’Ast e fornire
al direttivo elementi di
giudizio per le delibere di sua competenza.
ELEZIONI
Articolo 34
I soci professionali votano separatamente dai soci collaboratori. Le operazioni di voto sono dirette
da una commissione elettorale nominata dall'assemblea
dei soci. La commissione elettorale deve essere composta da cinque giornalisti professionali e due collaboratori. Al momento della nomina
deve essere accertata la disponibilità ad accettare l'incarico. Possono essere
nominati due supplenti.
La commissione designa il
presidente, svolge le operazioni preparatorie, cura la pubblicazione delle liste e dei presentatori dei candidati
attraverso un comunicato, inviato agli organi d’informazione e pubblicato sul sito dell’Ast,
esegue le operazioni di scrutinio, proclama
i risultati, insedia gli
eletti.
Il passaggio dei poteri tra il consiglio direttivo uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati. Il direttivo uscente cura in tale periodo l'ordinaria amministrazione.
Per le elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio
dei revisori dei conti,
si ricorre al voto elettronico, oltre alla costituzione di un seggio
centrale presso la sede dell’Ast
per l’assistenza al voto elettronico. Modalità e garanzie del voto elettronico sono disciplinate da un apposito
regolamento deliberato dal consiglio
direttivo.
Il consiglio direttivo, oltre agli adempimenti che riguardano il voto elettronico, deve consegnare al
seggio centrale l’elenco nominativo dei rispettivi
elettori. Le operazioni di scrutinio dovranno essere effettuate presso il
seggio centrale. Alle operazioni di
scrutinio dei voti possono assistere tutti i soci dell’Ast.
Nel caso in cui due
o più liste abbiano lo stesso resto,
per l’attribuzione del seggio, o più seggi,
si procede con votazioni di ballottaggio.
Ciascuna lista
non può comprendere un numero di candidati superiore ai seggi da assegnare.
Per il consiglio direttivo
ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a cinque per i seggi da assegnare ai
professionali, e non superiore a due
per i seggi da assegnare ai collaboratori.
Per il collegio
dei probiviri ciascun
elettore può esprimere
un numero di preferenze non superiore
a quattro per i seggi da assegnare ai professionali, e non superiore a uno per i seggi da assegnare ai collaboratori.
Per il collegio dei revisori dei conti ciascun elettore può esprimere un numero
di preferenze non superiore a tre per i seggi da assegnare ai professionali, e non superiore
a uno per i seggi da assegnare ai
collaboratori.
Per ciascuna lista vengono
eletti i candidati che hanno
riportato il maggior numero di
preferenze. In caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all’Ast; in caso di ulteriore
parità quello più anziano nell’iscrizione nell’albo
professionale e, infine, quello più anziano per età.
I voti di preferenza
possono essere espressi soltanto nell’ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda. Il voto di
preferenza costituisce voto di lista.
Ogni lista, per l’elenco
dei professionali, deve essere presentata da almeno il 5% per difetto degli
aventi diritto al voto dell’elenco dei professionali. Ogni lista, per l’elenco dei collaboratori, deve essere
presentata da almeno il 5% per difetto degli
aventi diritto al voto dell’elenco dei collaboratori. La commissione elettorale, al momento dell’insediamento,
calcola e comunica il numero necessario
dei sottoscrittori.
Ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la candidatura. Nessuno
può accettare candidature in
più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. I firmatari delle liste non
possono essere candidati e non possono presentare più di una lista.
Le liste per il consiglio direttivo, il collegio dei
probiviri e il collegio dei revisori dei
conti possono essere presentate congiuntamente
o separatamente. Il deposito delle liste
negli uffici dell’Ast deve avvenire
entro il ventesimo giorno precedente a quello fissato
per l’inizio delle votazioni.
Nel caso in cui venisse validamente presentata una sola lista di candidati, l’elettore avrà facoltà di votare anche nomi in essa non contenuti, ma nel numero massimo di un quarto calcolato per eccesso dei posti da assegnare. Se non dovesse essere presentata alcuna lista, la scheda elettorale dovrà contenere tante righe pari al numero delle preferenze esprimibili. In caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all’Ast; in caso di ulteriore parità quello più anziano per iscrizione nell’albo professionale e, infine, quello più anziano per età.
I candidati all'elezione degli organi statutari
sono tenuti a depositare all'Ast
una dichiarazione di accettazione della candidatura e, se eletti, ad
impegnarsi nel compito che verrà loro affidato, pena la decadenza
dall'incarico.
REFERENDUM
Articolo 38
Il direttivo ha facoltà
di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete
per via telematica, l’approvazione o l’abrogazione di iniziative o proposte di notevole importanza proprie del direttivo. Il referendum inoltre può
essere richiesto da almeno duecento
soci. Le proposte si riterranno approvate a maggioranza
dei votanti.
MODIFICHE ALLO STATUTO
Articolo 39
Le modifiche proposte
dal direttivo all’unanimità si intendono approvate
se ottengono un numero
di voti pari alla metà più uno degli iscritti. Le modifiche possono essere approvate anche per
referendum per via telematica.
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 40
1.
dalle quote sociali;
2.
dagli utili di manifestazioni, da donazioni, elargizioni e quant’altro afferente.
Le spese debbono di regola
essere deliberate dal consiglio direttivo; il presidente è autorizzato a deliberare spese che non superino la somma
fissata dal direttivo al momento
della sua elezione, escluse le spese per cancelleria e stampati e per interventi di somma urgenza. L’anno
sociale e finanziario comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 41
VARIE
Articolo 42
Non possono essere o risultare iscritti all’Associazione Stampa Toscana
coloro che aderiscono ad un altro Sindacato che intenda rappresentare la categoria dei giornalisti.
Approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 28/11/2024 (in rosso le modifiche rispetto alla precedente versione)