Restando a disposizione, insieme a Cecchi, per eventuali chiarimenti vi saluto caramente.
Sandro Bennucci
Presidente Associazione Stampa Toscana
CONGEDI STRAORDINARI
In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli di età non superiore a 12 anni, possono usufruire di 15 giorni di congedo straordinario indennizzato al 50%.
Tali giorni sono coperti anche da contribuzione figurativa. Il congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori (anche affidatari) per un totale complessivo di 15 giorni, a patto che nel nucleo familiare uno dei due genitori non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (disoccupazione, cassa integrazione, solidarietà) o non sia lavoratore. Al fine di far usufruire a tutti gli aventi diritto tale possibilità, nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore stia usufruendo di congedi parentali, questi sono convertiti automaticamente nel congedo straordinario. In tal caso il congedo parentale riprenderà regolarmente esauriti i 15 giorni previsti. Tale congedo è indennizzato anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. In attesa di chiarimenti si ritiene che siano esclusi gli iscritti alla Gestione Separata INPGI, essendo stato esplicitamente fatto riferimenti alla legge di istituzione della sola Gestione Separata INPS. Tale congedo spetta anche ai lavoratori sopra detti con figli di età superiore a 12 anni e inferiore a 16 anni, ma in questo caso non sono indennizzati (l'assenza è giustificata ma non indennizzata, né retribuita).
BONUS BABY SITTER
In alternativa ai 15 giorni di congedo sopra specificato, gli stessi lavoratori posso richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Tale bonus viene erogato nel limite massimo di 600 euro
(1.000 euro per i dipendenti pubblici del servizio sanitario e della Polizia di Stato) nella forma del libretto di famiglia. Questo vuol dire che il bonus non è erogato in caso di baby-sitter assunta/o con contratto di lavoro domestico ma solo con la modalità vouchers. Tale bonus è erogato, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche agli iscritti alla Gestione Separata INPS e, per espressa richiesta del Ministro Bonetti, anche agli autonomi iscritti ad altre casse previdenziali (come INPGI).
Le modalità operative per la fruizione del congedo straordinario e del bonus baby-sitter saranno fornite dall'INPS nei prossimi giorni a mezzo circolare esplicativa.
PERMESSI LEGGE 104/1992
Gli aventi diritto al permesso previsto dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/1992, potranno usufruire di ulteriori 12 giorni di permesso che possono essere presi a marzo o aprile 2020. Anche in questo caso si è in attesa della circolare operativa INPS. Tali permessi sono utilizzabili anche dagli iscritti INPGI.
QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA
Per i dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è trattato, da un punto di vista economico, come la malattia ma non è valido ai fini del periodo di comporto. Ricordiamo che il periodo di comporto stabilito dal CCNL è il periodo riferito ad un evento di malattia entro il quale è garantita la conservazione del posto di lavoro. Superato il comporto per sommatoria dei periodi di malattia continuativi o frazionati, il datore di lavoro è legittimo a procedere con il licenziamento. Il periodo di quarantena, pur essendo equiparato per legge alla malattia, non va ad incidere sul periodo di comporto complessivo. Per aver diritto al trattamento economico della malattia in busta paga deve essere presentato al datore di lavoro il certificato medico con l'espressa indicazione degli estremi del provvedimento di sorveglianza attiva rilasciato dal medico curante.
Per i certificati già emessi prima dell'entrata in vigore del DPCM non è necessaria l'indicazione del provvedimento ed è sufficiente la semplice certificazione medica. Gli oneri connessi al pagamento di tale malattia sono a carico dello Stato.
INDENNITA' AUTONOMI
Ai lavoratori autonomi che, in conseguenza della situazione riguardante il Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, viene riconosciuta un'indennità attraverso il fondo per il reddito di ultima istanza le cui modalità attuative saranno definite entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Cura Italia.
Saranno definiti criteri, priorità e modalità di attribuzione di tale indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 44 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020)
LAVORO DOMESTICO
E' sospeso il termine relativo al pagamento dei contributi fino al 31/05/2020 per chi ha alle proprie dipendenze lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter, ecc.).
LICENZIAMENTI
Sono sospese per 60 giorni le procedure di impugnazione dei licenziamenti. Per lo stesso termine il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Sono esclusi da tale tutela i licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel periodo di prova.