Ast: oltre trecento mail inviate alle pubbliche amministrazioni per quota ordine ai giornalisti dipendenti

Nella stessa lettera, il sindacato ha richiamato le amministrazioni pubbliche a non confondere i profili di giornalisti e comunicatori:è sbagliato richiedere una laurea specifica in comunicazione o relazioni pubbliche per essere assunto come addetto stampa e considerarla un requisito obbligatorio al pari dell’iscrizione all’albo professionale. La legge non lo prevede.

Ecco il testo della lettera

Egregio sindaco/presidente/direttore/rettore e dirigente al personale,

Le scrivo per ricordarle che una recente sentenza di tribunale, ha confermato che la quota annuale del costo dell’iscrizione all’ordine professionale grava sull’ente per cui il lavoratore "firma". Il caso interessa tutti i professionisti dipendenti pubblici (e dunque anche i giornalisti degli uffici stampa, che per svolgere questa attività devono essere iscritti ad un Ordine): naturalmente solo se esercitano l’attività in regime di esclusiva e non abbiano collaborazioni esterne autorizzate e in essere.

La quota annuale deve essere versata entro il 31 gennaio prossimo: la invito pertanto a individuare velocemente, laddove non l’avesse già fatto, la modalità con cui questo diritto possa essere riconosciuto nei confronti dei colleghi che intendano usufruire dell’opportunità, ovvero pagamento diretto o rimborso a fronte della ricevuta di pagamento della quota.

La sentenza più recente in ordine di tempo che riguarda il caso in specie e ribadito l’onere a carico del datore di lavoro è quella del tribunale di Pordenone (sentenza 116 del 6 settembre 2019), che si riferiva ad alcuni infermieri professionali, legati dall’obbligo di esclusività con l’Ausl.

In caso di esclusiva, dicono i giudici, l’ente pubblico rimborsa l’iscrizione così come i corsi di formazione e la polizza assicurativa per attività tecniche: una sentenza che interessa Comuni, Province, Città metropolitane, Asl, Aziende ospedaliere, Regioni ma anche Università e Ministeri, in tutti quei casi in cui l’iscrizione all’Ordine e il suo rinnovo annuale sia insomma indispensabile ai fini dello svolgimento della funzione e il professionista non possa svolgerla per terzi.

Prima di congedarmi, approfitto dell’occasione per richiamare l’attenzione anche su un altro punto: di recente il sindacato ha notato come alcune amministrazioni comunali e pubbliche abbiamo bandito delle selezioni per giornalisti in cui, oltre all’iscrizione all’albo professionale (che è requisito indispensabile), veniva richiesta una laurea specifica in comunicazione, facendo chiaramente confusione tra il profilo appunto di giornalista e quello di comunicatore che sono invece ben distinti. Nel caso specifico, va detto, non si trattava di veri e propri concorsi, ma di selezioni funzionali a scelte su base fiduciaria da parte degli amministratori pubblici con incarichi legati alla durata della legislatura. Ciononostante il richiamo al possesso di una laurea specifica in comunicazione o relazioni pubbliche o di master e titoli di perfezionamento nel caso di lauree diverse come requisito obbligatorio è sbagliato. Si tratta infatti dei titoli richiesti per svolgere la professione di comunicatore pubblico (leggi e norme sono chiarissime da questo punto di vista): la laurea in comunicazione non è un requisito che possa essere chiesto ad giornalista, che è tale in virtù esclusivamente dell’iscrizione all’Ordine. Tutt’al più una laurea specifica, se richiesta da un bando, può essere un titolo capace di assegnare un punteggio supplementare, ma non sbarrarne l’accesso.

Fiducioso che queste osservazioni vengano prese in esame, resto a disposizione per integrazioni ed eventuali chiarimenti, e molto cordialmente saluto e colgo l'occasione per formulare fervidi auguri per il Natale e per l'anno nuovo.

 

Sandro Bennucci

Presidente dell’Associazione Stampa Toscana