Ast, smart working: quando il giornalista lo può richiedere. L'interpretazione della Fnsi

La nota del direttore della Fnsi

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

                 Il Direttore

                                                                       Roma, 9 maggio 2020

                                                                              Prot. n. 912

                                                                             Al Presidente

                                                                             dell’Associazione Stampa Toscana

 

Caro Presidente,

in merito alla tua richiesta di parere – relativamente alla possibilità per i giornalisti con figli minori di anni 14 di poter ottenere, dal proprio datore di lavoro, lo smart working – si formulano le seguenti considerazioni.

Il Decreto Rilancio (Art. 90, comma 1, D.L. 34/2020), entrato in vigore il 19 maggio 2020, ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore - hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ovvero in smart working, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Prestazione lavorativa che può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

La norma ha pertanto sancito una sorta di diritto per il lavoratore, del settore privato, di vedersi riconosciuto lo smart working laddove lo stesso lavoratore sia anche genitore di un figlio minore di 14 anni di età. Si ricorda, invece, che per i lavoratori della pubblica amministrazione (ex Art. 87 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) durante tutto il periodo emergenziale, lo smart working resta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda la durata del diritto di ottenere lo smart working, la stessa corrisponde alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, che ad oggi è ancora fissata al 31 luglio 2020, come da Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi (quindi sino al 31/07/2020).

La dottrina prevalente tende a definire il sopra esposto diritto del lavoratore ad ottenere lo smart working un diritto non potestativo ma legato ad un elemento arbitrario del datore di lavoro, ovvero la condizione (prevista dalla norma) per cui la prestazione di lavoro deve essere compatibile con le caratteristiche del lavoro agile. Pertanto, il datore di lavoro può negare il diritto del lavoratore allo smart working ove riesca a dimostrare l’incompatibilità tra le caratteristiche della prestazione lavorativa e la modalità di esplicazione della stessa tramite lo lavoro agile. Tuttavia, è di tutta evidenza, che il sensibile ricorso degli editori al lavoro agile dimostra, al contrario, un buon livello di compatibilità del lavoro giornalistico con lo smart working, quale strumento - emergenziale - per contrastare il contagio.

  Cordialità.

                                                                                                                   Tommaso Daquanno