Esercizio abusivo della professione: pene più severe

L’articolo 348 del Codice penale recita infatti nella nuova formulazione: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”  è punito “con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila euro”.

Inoltre l’articolo 498 (Usurpazione di titoli o di onori) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro “…chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni”  per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Lo spirito della legge non è solo quello di tutelare la professione ma anche e soprattutto quello di garanzia del pubblico. In tema di informazione, infatti, i cittadini hanno il diritto di trovarsi di fronte persone preparate, ma soprattutto strettamente vincolate all'osservanza delle norme deontologiche oltre che delle leggi dello Stato.

Gli obblighi del rispetto della verità sostanziale dei fatti, della buona fede e della lealtà sanciti in tema di informazione dall’articolo 2 della legge 69/1963, così come il dovere dell'aggiornamento professionale, non possono essere elusi né aggirati da editori o enti pubblici che assegnano incarichi di uffici stampa a persone non qualificate.

L’Odg della Toscana vigilerà quindi, così come gli impone la legge 69/1963 (art. 11: “Il Consiglio […] vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione”) sui casi che verranno segnalati, rivolgendosi alla magistratura e – per quanto di sua competenza – all’Inpgi laddove si palesino irregolarità.