Nel sistema generale degli ammortizzatori socialigestiti dall'INPS,sono presenti nuovi strumenti di gestione del personale in esubero che prevedono l'erogazione a carico del datore di lavoro di prestazioni di accompagnamento alla pensione per i lavoratori dipendenti prossimi al compimento dei requisiti richiesti dalla legge. Si tratta del Contratto di espansione e della prestazione di accompagnamento alla pensione, c.d. lsopensione.
I- CONTRATTO DI ESPANSIONE
li contratto di espansione è lo strumento di gestione delle crisi occupazionali derivanti dai processi di reindustrializzazione e di riorganizzazione delle aziende di grandi dimensioni che trova la sua fonte normativa nell'art. 41 del d.lgs. n. 148 del 2015 e che ha sostituito in via sperimentale lo strumento del contratto di solidarietà espansiva.
Del contratto di espansione possono beneficiare le imprese con almeno 1.000 dipendenti, che nell'ambito di piani di reindustrializzazione e di riorganizzazione, intendano modificare i processi produttivi aziendali, modificando le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego con l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità e, in via facoltativa , la risoluzione del rapporto di lavoro finalizzata alla pensione anticipata per quei lavorator i più vicini al compimento dei requisiti richiesti dalla legge.
Solo per il 2021, il campo di applicazione dello strumento è stato esteso alle imprese con almeno 500 dipendenti e, al verificarsi di alcune condizioni, anche alle imprese con almeno 250 dipendenti.
Il contratto di espansione è un accordo sindacale di natura gestionale, da sottoscrivere in sede ministeriale, che deve contenere: il numero dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato,la programmazione temporale delle assunzioni, l’indicazione dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro e dal piano di formazione e di riqualificazione nonché il numero di coloro che saranno coinvolti nelle operazioni in uscita.
Quanto all'ammortizzatore sociale, la riduzione dell'orario di lavoro può essere richiesta per un periodo non superiore ai 18 mesi e non può essere superiore al 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
Quanto alla possibilità di accompagnamento dei lavoratori alla pensione, l'art. 41prevede, al comma 5, che, nell'ambito di accordi di non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro e previo esplicito consenso scritto, i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni {60 mesi) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità possano uscire dall'azienda beneficiando di una prestazione di pensione anticipata erogata dall'Istituto di Previdenza, ma comunque sowenzionata dal datore di lavoro.
Quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore dei suddetti lavoratori, dal momento della risoluzione del rapporto e fino al raggiungimento del diritto alla pensione, un'indennità mensile, comprensiva dell'indennità di disoccupazione NASPI,commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Se il primo diritto alla pensione è quello di anzianità, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenzialiutili al conseguimento del diritto.
Solo per il 2021 e per le imprese o gruppi di imprese con almeno 250 dipendenti, ai sensi del comma 5bis dell'art. 41, il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti in uscita, dal momento delle dimissioni e fino al raggiungimento del diritto alla pensione, di un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Tuttavia, per il periodo di spettanza teorica della NASPI, il versamento a carico dell'imprenditore è ridotto di un importo equivalente alla NASPI e, analogamente, il versamento per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di anzianità è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa.
I maggiori oneri sostenuti dall'INPS derivanti dall'applicazione della suddetta norma sono posti a carico di uno specifico fondo statale, fino ad esaurimento delle risorse.
Sempre solo per il 2021 e per le imprese con almeno 1.000 dipendenti,che si impegnano ad assumere nuove professionalità nel rapporto di un'assunzione ogni 3 uscite, il versamento a carico dal datore di lavoro è ridotto, per l'importo equivalente alla NASPI,di ulteriori 12 mesi rispetto al periodo di spettanza teorica della NASPI.
Il- ISOPENSIONE
L'lsopensione è la prestazione di accompagnamento alla pensione disciplinata dall'art. 4,commi 1-7ter della Legge n. 92 del 2012.
Vi possono ricorrere tutte le imprese con più di 15 dipendenti che sottoscrivano con le rappresentanze sindacali un accordo per l'uscita finalizzata al pensionamento di lavorator i in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
È richiesto pertanto un accordo sindacale,che l'INPS dovrà ratificare e che preveda la gestione del personale in esubero mediante la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti che si trovino a non più di 7 anni (84 mesi) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
Il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere in favore dei lavoratori in uscita, dal momento della risoluzione del rapporto e fino al raggiungimento del diritto alla pensione, un'indennità mensile calcolata come la pensione alla data della cessazione del rapporto di lavoro nonché a pagare la contribuzione figurativa all'INPS.
La prestazione di accompagnamento alla pensione sarà erogata dall'Istituto di Previdenza per 13 mensilità, ma sarà comunque sovvenzionata dal datore di lavoro.
In base alla normativa vigente, i due strumenti sopra descritti comportano prestazioni previdenziali che non possono essere erogate ai giornalisti dipendenti di aziende editoriali iscritti all'Inpgi
In assenza del recepimento dei suddetti istituti all'interno della disciplina previdenziale dell'INPGI e di una esplicita disposizione di legge che ristori l'Istituto dei maggiori oneri da sostenere per le prestazioni derivanti dal contratto di espansione nella modalità introdotta per l'anno 2021, l'INPGI,che gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti, non è pertanto tenuto all'erogazione delle prestazioni in parola.
lII - FONDO NUOVE COMPETENZE
Il Fondo Nuove Competenze, ovvero quel Fondo pubblico (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) nato per contrastare gli effetti economici dell'epidemia da COVID-19, che consente alle imprese di adeguare le competenze dei propri lavoratori,destinando parte dell'orar io di lavoro alla formazione e le ore di stipendio del personale in formazione vengono poste a carico del Fondo, che le ristora al datore di lavoro.
La finalità del Fondo Nuove Competenze è quella di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Aziende e sindacati possono sottoscrivere specifici accordi per rimodulare l'orario di lavoro al fine di favorire percorsi di riqualificazione dei lavoratori, nei quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Il Decreto del 22 gennaio 2021del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze - che ha modificato il precedente Decreto del 9 ottobre 2020 - disciplina i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze, istituito (presso I'ANPAL) col D.L. 34/2020 (ex art. 88), convertito con modificazioni con la L. n. 77/2020 e successivamente integrato dal D.L. n. 104/2020.
Il Fondo Nuove Competenze, quindi, è un nuovo strumento che - puntando appunto sulla formazione e riqualificazione del personale - può essere utilizzato come alternativa a Cassa Integrazione e Contratti di solidarietà. Si ricorda, sul punto, che non è possibile, per lo stesso lavoratore, il ricorso al Fondo nuove competenze e, contemporaneamente, ad altre misure di sostegno al reddito. Il lavoratore deve aver terminato l'eventuale periodo di solidarietà o cassaintegrazione (anche il giorno prima) per poter poi accedere al Fondo.
Infatti, tramite accordi sindacali di rimodulazione dell'orario di lavoro - sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - il Fondo consente di ottenere il finanziamento dei percorsi formativi finalizzati al soddisfacimento di nuovi fabbisogni aziendali, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative o tecnologiche, per far fronte alle nuove esigenze produttive dell'impresa o, in alternativa, alla creazione di percorsi per lo sviluppo di nuove competenze.
La dotazione del Fondo, inizialmente di 230 milioni è stata poi aumentata agli attuali 730 milioni di euro. Inoltre,come previsto Decreto del 22 gennaio 2021,è fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per prowedere sia alla sottoscrivere gli accordi collettivi, che alla presentazione delle relative domande ali'ANPAL.
Relativamente al contenuto degliaccordi sindacali di riduzione dell'orario, essi devono contenere:
i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
l'indicazione del numero di lavoratori coinvolti;
la specifica sul numero di ore da destinare alla formazione, per ciascun lavoratore (nel limite massimo di 250 ore);
i fabbisogni dell'azienda, relativamente alle nuove o maggiori competenze.
L'intervento del Fondo Nuove Competenze può riguardare tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dall'inquadramento contrattuale e prevede un rimborso del il costo del lavoro limitatamente ai lavoratori impegnati nei suddetti progetti. Il rimborso - che copre la retribuzione comprensiva dei contributi previdenziali e assistenziali- viene materialmente erogato alle aziende dall' INPS cui l'ANPAL trasferisce, trimestralmente, ifondi da quest'ultima gestiti.
La misura ora esposta trova applicazione anche nei confronti di aziende editoriali che occupano giornalisti assicurati all'INPGI, ma non impatta sul piano previdenziale, in quanto le aziende interessate continueranno a denunciare la normale retribuzione mensile "piena" (comprensiva, quindi, di quella afferente alle ore di lavoro destinate alla formazione) anche per i giornalisti coinvolti nei progetti formativi.
Sul sito web dell'ANPAL è disponibile un'apposita sezione FAQ dedicata al Fondo Nuove Competenze .
IV - PROROGA DEL TRATTAMENTO DI CIGS
In tema di ammortizzatori sociali si segnala che l'art. 22 bis del d.lgs. 148 del 2015 prevede che, per gli anni 2021-2022, le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali, possono richiedere, previo accordo in sede ministeriale, la proroga dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, qualora raggiungano il limite massimo dei mesi di ammortizzatore sociale consentito nel quinquennio mobile.
Sarebbe pertanto possibile prorogare per un massimo di:
-ulteriori 12 mesi, l'ultimo periodo in ammortizzatore sociale concluso con la causale della riorganizzazione aziendale, qualora l'azienda, durante quest'ultimo periodo, non sia riuscita ad attuare tutti gli investimenti del piano né ipiani di recupero occupaz ionale e di riqualificazione;
-ulteriori 12 mesi, l'ultimo periodo in ammortizzatore socia le concluso con la causale del contratto di solidarietà, qualora, durante quest'ultimo periodo, non sia stato gestito l'intero esubero di personale;
-ulteriori 6 mesi, l'ultimo periodo in ammortizzatore sociale concluso con la causale della crisi aziendale qualora l'azienda, durante quest'ultimo periodo, non sia riuscita ad attuare tutti gli investimenti del piano di risanamento volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale.
I suddetti interventi a sostegno del lavoro e dell'occupazione sono a carico del "Fondo sociale per occupazione e formazione", un fondo statale, finanziato per gli anni 2021 e 2022 dall'art.1comma 285 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020,gestito e amministrato direttamente dal Ministero del Lavoro in collaborazione con l'INPS, il quale è chiamato ad erogare, dietro rimborso, le integrazioni salariali.
Il Ministero del Lavoro, interpellato da questa Federazione, non ha confermato con alcun atto l'applicabilità di tale misura anche alle imprese editoriali che, come noto, afferiscono, quanto al personale dipendente giornalistico, all'INPGI.
Sempre in tema di proroghe, l'art. 44 del d.I. n. 109 del 2018 consente alle imprese industriali che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata degli ammortizzatori sociali,a un trattamento straordinario di integrazione salariale con causale di crisi aziendale per cessazione di attività, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
La possibilità di proroga è ammessa, per il biennio 2021-2022 sulla base di accordi sindacali sottoscritti in sede ministeriale per le aziende che abbiamo cessato o cessino l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalle Regioni.
I maggiori oneri sostenuti dall'INPS sono a carico di uno speciale fondo amministrato dal Ministero del Lavoro che è stato rifinanziato dall'art. 1comma 278 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
Anche con riferimento a questa norma, si segnala che ad oggi non è disponibile alcun atto ufficiale del Ministero del Lavoro che certifichi l'estensione delle suddette norme al settore editoriale. Inoltre, in assenza di una normativa di raccordo con l'INPGI, il giornalista beneficiario dell'integrazione salariale erogata dall'INPS, non potrà ricevere l'accredito della contribuzione figurativa all'INPGI,cui per legge è iscritto. Il rischio è, quindi,che il giornalista, durante la proroga dell'ammortizzatore sociale, possa sì ottenere un sostegno al reddito, ma non la contestuale copertura previdenziale all'INPGI.
In conclusione - in attesa di ricevere dal Ministero del Lavoro gli opportuni chiarimenti già sollecitati - un eventuale accordo sindacale di proroga dell'ammortizzatore sociale, in base alle suddette norme, potrebbe comportare i rischi sopra evidenziati.
Sarà nostra cura, in caso di chiarimenti e nuovi orientamenti da parte del Ministero del Lavoro, fornirvi tempestivi aggiornamenti.
Area Studi, Legale e Sindacale della Fnsi
Giuseppe Catelli
Il Direttore della Fnsi
Tommaso Daquanno