Resto a disposizione per informazioni e chiarimenti e allego la nota del direttore della Fnsi, Tommaso Daquanno.
Un caro saluto.
Sandro Bennucci
Presidente Associazione Stampa Toscana
Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Roma, 9 marzo 2020
Prot. n. 101/D
Ai Comitati e Fiduciari di redazione
Alle Associazioni Regionali di Stampa Loro indirizzi
OGGETTO: DPCM del 08/03/2020 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come noto, nella giornata di ieri, è entrato in vigore (con la sua pubblicazione in GU n. 59/2020) il nuovo DPCM 8 marzo 2020 (che qui si allega) contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il nuovo DPCM 08/03/2020 all’Art. 1 - recante misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'EmiIia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-OssoIa, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia — prevede (al comma 1, lettera e) tra le misure aventi Io scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la raccomandazione, ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere - fino al 3 aprile 2020 - la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di ricorrere al lavoro agile o smart working.
Il DPCM 08/03/2020 prevede la medesima possibilità anche nella nuova formulazione del suo Art. 2 — recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 — contenente la previsione (ulteriore e alternativa rispetto al ricorso al lavoro agile) per cui: qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
Appare del tutto evidente che il tenore letterale delle due norme, appena introdotte nella decretazione d’urgenza finalizzata a fronteggiare il contagio ed il diffondersi del virus, non Iasci spazio ad interpretazione. Entrambe le disposizioni sono infatti delle raccomandazioni ai datori di lavoro (e nel caso del territorio nazionale al di fuori delle regioni e province indicate, “se possibile“) affinché gli stessi promuovano o favoriscono (nel periodo ricompreso tra l’8 marzo ed il 3 aprile c.a.) la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo ordinario e/o di ferie.
E’ evidente che da tali disposizioni - che non possono essere lette e interpretate in contrasto con la vigente normativa nazionale ed europea in materia di determinazione del periodo feriale e del periodo previsto per i congedi - non appare possibile far derivare alcuna “forzatura” per i lavoratori dipendenti affinché questi vengano obbligati a fruire di ferie o congedi ordinari.
Le norme ora pubblicate introducono, evidentemente, uno strumento ulteriore rispetto al lllavoro agile; nelle stesse infatti, diversamente da quanto previsto per lo smart working, appare evidente che ci sia la necessità del consenso del lavoratore. Basti, sul punto, far riferimento al dato letterale. Per il lavoro agile, infatti, l’Art. 2, comma 1, lettera r) del nuovo DPCM prevede espressamente che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, fermo restando il rispetto della disciplina di legge. Mentre nelle norme che introducono — anche qui, al fine di limitare al massimo i contatti interpersonali per fronteggiare il contagio ed il diffondersi del virus — il ricorso agli istituti delle ferie e dei congedi ordinari, si prevede una raccomandazione per i datori di lavoro affinché gli stessi promuovano o favoriscano la fruizione, da parte dei lavoratori, di congedi ordinari e ferie.
Ad opinione di questa Federazione, la ratio della norma che incentiva il ricorso a congedi ordinari e/o ferie rappresenta uno strumento — alternativo e ulteriore al lavoro agile — teso a limitare l’affollamento nei luoghi di lavoro, che tuttavia non può tradursi nella mera facoltà dei datori di lavoro di imporre la fruizione delle ferie e congedi ai propri dipendenti.
Piuttosto, tale novità appare come il tentativo del legislatore di ribilanciare - dopo la facoltà riconosciuta al datore di lavoro di applicazione, senza accordo individuale, dello smart working - la posizione del lavoratore. Infatti le norme in commento raccomandano ai datori di lavoro di agevolare, fatta salva l’esigenza della continuità aziendale, la fruizione dei congedi e delle ferie.
Appare, pertanto, opportuno - vista l’evidente e comune necessità di intervenire per fronteggiare il contagio ed il diffondersi del virus - che Comitati e Fiduciari di redazione incardinino, quanto prima, un percorso condiviso finalizzato a concertare con le aziende e con i direttori una serie di interventi, aventi ad oggetto l’organizzazione del lavoro, che consentano un’azione combinata che, da un lato, garantisca la piena operatività delle redazioni e, dall’altro, consenta un ricorso concordato sia per quanto riguarda la fruizione di congedi e ferie che per quanto concerne l’attivazione del lavoro agile.
Cordialità.
Tommaso Daquanno