Qual è la base di calcolo dei contributi previdenziali dei giornalisti? L'Inps ha chiarito che, così come accadeva con l'Inpgi, la retribuzione da assumere come minimale rimane quella stabilita da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Lo ribadisce la recente Circolare Inps 82 del 14/07/2022 che spiega: "Ai fini della determinazione del minimale contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui: 'La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo'".
Da ciò si deduce che, con il passaggio dall'Inpgi all'Inps, per i giornalisti, rimane invariata la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi.
Infatti, leggendo la Circolare Inpgi 01 del 02/02/2022 è agevole appurare come – anche per l'anno 2022 – la stessa abbia confermato i medesimi principi richiamando le medesime fonti di diritto, appena citate nella Circolare Inps, fornendo tuttavia elementi di maggior specificità. Nella stessa si legge che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1 D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989)".
Nella medesima circolare Inpgi si precisa altresì che in applicazione della norma di legge richiamata, anche "i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva".
Inoltre, con norma interpretativa (art.2 - comma 25 - della legge n. 549/1995) è disposto che "l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Infine, si legge sempre nella circolare Inpgi, "nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la Fnsi e la Fieg e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la Fnsi e l'Aeranti-Corallo, nonché – per le aziende che rientrano nel campo di applicazione – il Ccnl Anso-Fisc/Fnsi".
Quindi, nel passaggio dall'Inpgi all'Inps – stante il richiamo alla medesima normativa di riferimento (D.L. n. 338/1989) – la disciplina del calcolo dei contributi non cambia e, di conseguenza, anche il perimetro della contrattazione collettiva nazionale di riferimento rimane invariato.