Fnsi e stati di crisi: i prepensionati pretendano dall'editore l'ex fissa subito

Nella prospettiva di un nuovo ricorso delle aziende editoriali all' utilizzo di questo ammortizzatore, che riduce il costo del lavoro, ma conseguentemente produce una riduzione degli organici, si ritiene di dover fornire alcuni elementi utili alla nostra attività.

In primo luogo, si ricorda che il prepensionamento dei giornalisti, come recita l'articolo 37 della legge 416 del 1981 , richiamato dal comma 498 della L. 160/2019, può essere applicato nelle sole aziende editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa di ambito nazionale. Restano quindi escluse le agenzie di stampa locali, le emittenti radiotelevisive, i service editoriali, le testate onIine etc.

In secondo luogo, deve essere chiaro che si può ricorrere ai prepensionamenti soltanto a conclusione delle procedure previste dall 'allegato D del contratto, in presenza di una crisi aziendale, che deve essere dimostrata con particolare riferimento all' andamento economico dell'azienda e in base ai dati di bilancio approvati.

È, di conseguenza, opportuno che i Comitati di Redazione chiedano il pieno rispetto delle procedure contrattuali. In particolare, si ricorda che, salvo i casi di cessazione, qualora l'editore intenda aprire uno stato di crisi, è tenuto a presentare al Comitato di Redazione, nonché a questa Federazione, tramite la Fieg, "il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata e a prospettive di consolidamento e sviluppo delle iniziative editoriali".

Dopo la presentazione del piano l'editore, il direttore e il Comitato di Redazione, assistito dalla ARS o dalle AA.RR.SS. competenti territorialmente e dalla Federazione Nazionale della Stampa, devono procedere ad un esame della situazione e definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale.

In presenza di eccedenze occupazionali le parti devono verificare, nell' ordine, la possibilità di uscite per raggiunti limiti di età e di applicazione dell' art. 37 della legge 416/81 (prepensionamenti). L'accordo raggiunto in sede sindacale ai sensi dell' allegato D del contratto, che prevede un confronto che può protrarsi per 25 giomi (termine comunque non' perentorio), dovrà essere successivamente formalizzato presso il Ministero del Lavoro. La medesima procedura vale in caso di mancato accordo.

Invitiamo, pertanto, i Comitati e Fiduciari di Redazione a valutare approfonditamente i piani che dovessero essere presentati dalle aziende, consultarsi con gli organismi sindacali nazionali e regionali e respingere le pressioni aziendali per firmare accordi senza l'espletamento delle richiamate procedure contrattuali.

Le aziende sono tenute a trasmettere i bilanci ai Comitati e Fiduciari di redazione all' atto del deposito e non possono, pertanto, rifiutarsi di fornire le informazioni relative all'andamento dei conti aziendali.

Va poi tenuto presente che il prepensionamento è concesso, dal Ministero del Lavoro, per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, come prevede la legge 416.

Dal 2017 è in vigore il Decreto interministeriale (Lavoro e Economia) n. 100495 che disciplina i criteri per il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di seguito anche CIGS, ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell' editoria per le causali di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. Nell'esame dei piani è necessario verificare l'effettiva sussistenza di tali criteri.

Nel richiamato comma 499 della legge 160/2019, che ha rifinanziato i prepensionamenti, è stato previsto il loro riconoscimento a favore delle aziende i cui piani di riorganizzazione o ristrutturazione prevedano "la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuato nei predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa".

Si invitano i Comitati e i Fiduciari di Redazione a porre particolare attenzione a questa disposizione legislativa. Come ha deliberato all'unanimità la Conferenza Nazionale dei Comitati e Fiduciari di Redazione, si chiede alle rappresentanze sindacali di firmare solo accordi sugli stati di crisi che prevedano esplicitamente nuove assunzioni, che:

  • siano a tempo pieno e indeterminato;
  • riguardino esclusivamente giornalisti iscritti all'Ordine professionale;
  • riguardino quei giornalisti che già collaborano con il giornale in qualità di freelance, co.co.co.              oppure con contratti a termine.

La norma prevede, inoltre, che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così  come la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore con i giornalisti che abbiano optato per il prepensionamento, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa, ma facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Si ricorda inoltre che il prepensionamento è una scelta individuale del lavoratore che possegga i requisiti richiesti, e che tra i requisiti per percepire il trattamento di pensione c'è anche l'emanazione del decreto da parte del Ministero del Lavoro.

Qualora poi le aziende proponessero il ricorso alla Cassa integrazione, i Comitati di Redazione devono sottoscrivere soltanto accordi sindacali che prevedano la Cigs a rotazione e non accordi che prevedano la Cigs a zero ore per una parte della redazione. Questo per consentire la libera scelta del lavoratore eventualmente interessato al prepensionamento.

Questa Federazione resta, comunque, a disposizione dei Comitati e dei Fiduciari di redazione per ogni necessario chiarimento e approfondimento al riguardo.

Infine, facendo seguito alle richieste di chiarimento, formulate da colleghi in procinto di andare in pensione o interessati al pensionamento anticipato, sulla possibilità che siano le aziende a corrispondere l'indennità ex fissa, si precisa che attualmente il Fondo contrattuale ex fissa non è in grado di liquidare in unica soluzione le prestazioni maturate dai colleghi. Allo stato, viene infatti erogata unicamente una rata minima di garanzia pari a 3.000,00 euro lordi annui, indipendentemente dall'ammontare effettivo della prestazione maturata. Alla luce della giurisprudenza ormai costante -

che ha chiarito che per l'ex fissa nulla può essere imputato in capo all'Inpgi ed alla Fnsi, trattandosi di un onere esclusivamente aziendale - è sicuramente possibile, in sede di trattativa col proprio editore per l'uscita anticipata, chiedere che sia l'editore stesso a versare interamente la prestazione maturata dal lavoratore presso il Fondo ex fissa. In questo caso, a fronte del pagamento, sarà sufficiente che il lavoratore ceda all'azienda il relativo credito.

Cordiali saluti.

Raffaele Lorusso