1. Il Fondo di solidarietà sindacale (FSS) – tenuto e gestito dalla
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) – interviene a sostegno di
colleghi singoli o di gruppi di colleghi, prioritariamente disoccupati o
cassintegrati – iscritti, fatti salvi casi eccezionali, da almeno cinque (5)
anni continuativi alle Associazioni Regionali di Stampa (ARS) ed in regola con
il pagamento delle quote sindacali – i quali si trovino in situazioni di
particolare difficoltà economica a seguito del determinarsi di circostanze
eccezionali.
2. Il FSS assegna i contributi sulla base di deliberazioni assunte, a
maggioranza semplice dei presenti, dalla Giunta Esecutiva federale. L’entità
del contributo individuale non può superare i 2.500 euro. Il contributo, il cui
ammontare deve essere specificatamente indicato nella delibera, consiste in una
elargizione a fondo perduto.
3. Le proposte di accesso al FSS devono essere istruite dalle AA.RR.SS.
territorialmente competenti, di norma, almeno trenta giorni prima la convocazione
della Giunta esecutiva federale.
Alla richiesta di contributo deve essere allegata:
1) la documentazione necessaria a certificare il particolare stato di
difficoltà economica del richiedente;
2) copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente la richiesta o,
in alternativa, autocertificazione del reddito percepito nell’anno precedente,
oltre comunque al modello ISEE;
3) data di iscrizione al Sindacato;
4) indicazione della posizione previdenziale Inpgi, se giornalista non
dipendente;
5) autodichiarazione di non aver percepito contributi assistenziali da altri
Enti negli ultimi 12 mesi.
4. L'esame della richiesta deve avvenire in presenza di un rappresentante della
ARS richiedente, il quale ne illustra le motivazioni. In caso di assenza del
rappresentante della ARS si procede al rinvio della richiesta alla prima
riunione utile della Giunta Esecutiva.
5. Lo stesso giornalista non può richiedere, qualora abbia usufruito del
contributo FSS, una nuova contribuzione se non a distanza di almeno 36 mesi e
per una cifra non superiore a 1.000 euro. Nessuno può usufruire di più di due
(2) contributi. Per la seconda elargizione è richiesto il voto a maggioranza
qualificata della Giunta (2/3 dei componenti).