Con una serie di recenti pronunce la Corte di Cassazione – in adesione alle tesi da sempre sostenute dall’INPGI – ha definitivamente chiarito la posizione giuridica dell’ente in relazione al Fondo integrativo “ex fissa”, ribadendo – in particolare – il ruolo di mero soggetto gestore, per conto delle Parti Sociali, svolto dall’Istituto fino al 30 giugno 2022 e la conseguente insussistenza di ogni eventuale obbligazione direttamente riconducibile all’INPGI in merito all’erogazione della prestazione a titolo di “ex fissa” qualora le risorse finanziarie depositate presso il predetto Fondo non fossero state sufficienti a garantirne il pagamento.
La vicenda, come è noto, trae origine dal contenzioso intrapreso da alcuni giornalisti che al momento del pensionamento non avevano ottenuto la liquidazione della prestazione a carico del Fondo per carenza di liquidità presso il medesimo e che avevano ritenuto che l’INPGI fosse comunque obbligato a corrisponderla.
Le sentenze emesse dalla Corte (finora 8) sono tutte concordi, invece, nell’affermare l’assoluta estraneità dell’ente di previdenza circa l’eventuale titolarità dell’obbligazione di erogare la prestazione, che resta sempre ed esclusivamente in capo al Fondo. Di conseguenza, l’INPGI – nella qualità di soggetto gestore rivestita fino al 30 giugno 2022 – era legittimato a liquidare le somme spettanti ai beneficiari nei soli limiti di capienza costituiti dalle risorse finanziarie presenti presso il Fondo, senza poter procedere con ulteriori pagamenti in caso di esaurimento o insufficienza delle stesse.
I principi giuridici consolidati nell’orientamento unanime dei Giudici di legittimità confermano a pieno titolo, quindi, la fondatezza della posizione da sempre assunta dell’Istituto sulla questione.