In particolare l’Inpgi spiega che il Collegio Giudicante ha richiamato la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 19573 del 19 luglio 2019, che costituisce l’unico precedente orientato in tal senso in uno scenario complessivo nel quale la stessa Sezione Lavoro ha invece assunto – con le sentenze n. 8067/16 e n. 12671/16 e dando applicazione ai consolidati principi di diritto richiamati anche dalle Sezioni Unite – un orientamento che conferma l’efficacia e la legittimità delle norme in materia di cumulo tra pensione e reddito previste dal Regolamento dell’Istituto. Orientamento confermato tra l’altro in ben 5 sentenze della Corte di appello, passate già in giudicato. Tenuto quindi conto “dei precedenti orientamenti confermativi della fondatezza e legittimità della misura dettata dal richiamato art. 15 del regolamento, l’Istituto continuerà ad applicarne puntualmente la disciplina”.