Il provvedimento, che trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – che prevedono l’istituzione di un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per il 2021 dovuti, tra gli altri, anche dai professionisti con cassa previdenziale – è intervenuto a seguito dell’emanazione, lo scorso 28 luglio 2021, di un apposito Decreto interministeriale attuativo e della successiva Nota del Ministero del lavoro del 29 luglio 2021, con i quali sono stati forniti importanti chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di efficacia dell’agevolazione contributiva.
In particolare, fermi restando gli altri requisiti e condizioni per l’ammissione al beneficio (qui riportati in dettaglio) è emerso che l’esonero riguarda le sole somme dovute a titolo di contributo soggettivo con scadenza di versamento entro l’anno 2021 – sia per quanto riguarda, quindi, il contributo soggettivo minimo per l’anno 2021 che di quello dovuto a saldo per il 2020 – con esclusione invece delle somme riferite al contributo integrativo e di maternità.
La norma della legge finanziaria, inoltre, prevede che la misura effettiva del beneficio – che non potrà in ogni caso essere superiore all’importo di 3.000 euro pro-capite – sarà determinata con apposito Decreto Ministeriale, sulla base delle domande complessivamente presentate entro la scadenza del 31 ottobre 2021.
In considerazione di ciò, a rettifica di quanto deciso dall’ente prima dell’emanazione della norma attuativa, il Comitato – ferma restando la scadenza regolamentare del 31 ottobre 2021 per il pagamento della contribuzione a saldo per l’anno 2020 – ha previsto:
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita Circolare esplicativa pubblicata dagli Uffici.