Inpgi2, esonero parziale anche sul contributo soggettivo a saldo per il 2020

Il provvedimento, che trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – che prevedono l’istituzione di un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali  per il 2021 dovuti, tra gli altri, anche dai professionisti con cassa previdenziale – è intervenuto a seguito dell’emanazione, lo scorso 28 luglio 2021, di un apposito Decreto interministeriale attuativo e della successiva Nota del Ministero del lavoro del 29 luglio 2021, con i quali sono stati forniti importanti chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di efficacia dell’agevolazione contributiva.

In particolare, fermi restando gli altri requisiti e condizioni per l’ammissione al beneficio (qui riportati in dettaglio) è emerso che l’esonero riguarda le sole somme dovute a titolo di contributo soggettivo con scadenza di versamento entro l’anno 2021 – sia per quanto riguarda, quindi, il contributo soggettivo minimo per l’anno 2021 che di quello dovuto a saldo per il 2020 – con esclusione invece delle somme riferite al contributo integrativo e di maternità.

La norma della legge finanziaria, inoltre, prevede che la misura effettiva del beneficio – che non potrà in ogni caso essere superiore all’importo di 3.000 euro pro-capite – sarà determinata con apposito Decreto Ministeriale, sulla base delle domande complessivamente presentate entro la scadenza del 31 ottobre 2021.

In considerazione di ciò, a rettifica di quanto deciso dall’ente prima dell’emanazione della norma attuativa, il Comitato – ferma restando la scadenza regolamentare del 31 ottobre 2021 per il pagamento della contribuzione a saldo per l’anno 2020 – ha previsto:

  • la facoltà – per gli iscritti che presentino o abbiano presentato l’apposita domanda di esonero contributivo –  di sospendere il versamento della quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell’eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per l’anno 2021;
  • che gli iscritti che si avvalgono della predetta facoltà – nel caso in cui l’importo non versato risultasse successivamente complessivamente superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero, così come stabilito dall’apposito decreto ministeriale – potranno  versare senza maggiorazioni le somme dovute a conguaglio, a condizione che il pagamento delle stesse venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto in questione;
  • è stato concesso, infine, agli iscritti che non hanno versato, entro lo scorso 31 luglio, le somme dovute a titolo di contributo minimo integrativo e di maternità per l’anno 2021, di poter procedere al pagamento dei predetti contributi, senza aggravio di maggiorazioni, a condizione che il versamento di quanto dovuto intervenga entro il termine del 31 ottobre 2021.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita Circolare esplicativa pubblicata dagli Uffici.