Diviene, quindi, operativa la disposizione di cui all’art. 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021) che – nell’ottica di garantire parità di condizioni ai lavoratori iscritti all’Ente – ha previsto l’estensione, anche nell’ambito del regime previdenziale dell’INPGI, dell’efficacia delle disposizioni legislative statali “recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi”.
La misura, sempre in base a quanto definito dalla Legge di Bilancio per il 2021, trova applicazione per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Nei prossimi giorni l’Istituto emanerà una apposita Circolare per i datori di lavoro con la quale saranno definite modalità e procedure attuative per la fruizione degli incentivi economici.