Inps / ex Inpgi1: fissate le regole per il cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di invalidità, "Quota 102" e "lavoratori precoci"

Le disposizioni contenute nel predetto Messaggio non intervengono sulla tematica delle modalità di applicazione, per il primo semestre 2022, del regime di cumulo previsto dall’art. 15 del Regolamento delle prestazioni dell’INPGI, per il quale si attendono tutt’ora gli opportuni chiarimenti da parte dell’INPS.

Con il citato Messaggio n. 4213 del 22 novembre 2022 (consultabile qui) sono state fornite infatti alcune precisazioni in ordine ai limiti di reddito da lavoro cumulabili e ai conseguenti obblighi dichiarativi, che trovano applicazione limitatamente ai seguenti trattamenti pensionistici:

  • PENSIONE DI INVALIDITÀ
  • PENSIONE ANTICIPATA CON 38 ANNI DI CONTRIBUTI E 64 ANNI DI ETA’ (“QUOTA 102”)
  • PENSIONE ANTICIPATA PER I “LAVORATORI PRECOCI” (ART.1, COMMA 199, LEGGE 232/2016)

La disciplina relativa al regime dei trattamenti pensionistici era già stata oggetto di una prima illustrazione da parte dell’INPS con la Circolare (n. 92 del 28 luglio 2022), nella quale era stato chiarito che, per le pensioni già erogate dall’INPGI 1 prima del 1° luglio 2022 e per quelle liquidate successivamente a tale data dall’INPS ai giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avrebbero trovato applicazione le regole vigenti nell’ambito del predetto Fondo INPS in materia di cumulo tra redditi da lavoro e assegno pensionistico.