Considerato che la cassa integrazione in deroga può essere autorizzata solo con l'accordo delle organizzazioni sindacali, si consigliano Cdr, fiduciari, e anche le assemblee di redazione che venissero allo scopo convocate, a non procedere fino a quando non sarà stata fatta chiarezza. La Federazione della Stampa e l'Associazione Stampa Toscana s'impegnano a informare i colleghi, in tempo reale, sugli sviluppi della situazione.
Un caro saluto
Sandro Bennucci
Presidente Associazione Stampa Toscana
Di seguito la lettera del segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso
Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Il Segretario Generale
Roma, 3 aprile 2020 Prot. n. 108/D
Ai Comitati e Fiduciari di redazione
Alle Associazioni Regionali di Stampa Loro indirizzi
Care colleghe e cari colleghi,
faccio seguito alla mia del 01/04 u.s. prot. n. 107/D per segnalarvi che la FIEG ha diramato una circolare - datata 02/04/2020 - nella quale esorta le aziende associate a far ricorso alla cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”. La stessa FIEG, tuttavia, evidenzia che resta in attesa di una “emananda circolare” da parte del Ministero del lavoro.
Pertanto - tenuto conto cha anche la FNSI è in attesa di ricevere i chiarimenti operativi richiesti e sollecitati al Ministero del lavoro, relativi sia all’applicabilità della cassa integrazione in deroga (di cui all’art. 22 del DL 18/2020) alle aziende dell’editoria di cui all’art. 25-bis del D.lgs. 148 del 2015, sia alle modalità operative specifiche relative all’accredito della contribuzione figurativa per i giornalisti dipendenti, dal momento che l’art. 22 del DL 18/2020 prevede che la contribuzione figurativa spetta solo all’INPS e non all’INPGI che, giova ricordarlo, rimane l’ente naturalmente preposto all’accredito contributivo per i giornalisti – si consiglia di attendere la “emananda circolare” richiamata dalla stessa FIEG che auspicabilmente conterrà tutte le indicazioni necessarie a gestire correttamente questo ammortizzatore sociale “atipico”, e di non procedere alla sottoscrizione degli accordi sindacali sollecitati dalle aziende in questo frangente.
Si ricorda, come già in precedenza segnalato, che il DL 18/2020 prevede sempre all’art. 22 che un'eventuale CIG in deroga può essere autorizzata solo con l'accordo delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, quindi con la FNSI e che, in base all’art. 46, dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, non si possono avviare licenziamenti collettivi e che le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo 23 marzo sono sospese ed inoltre che, durante il medesimo periodo, il datore di lavoro non può licenziare il giornalista per giustificato motivo oggettivo, quindi, per motivi economici oppure legati alla produzione o al funzionamento dell’azienda o ancora all’organizzazione del lavoro, fermo restando invece il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, come nel caso del licenziamento per motivi disciplinari.
Sarà, comunque, cura della FNSI informare tempestivamente le Associazioni regionali di Stampa ed i CDR non appena saranno disponibili tutti i chiarimenti richiesti.
Un caro saluto.
Raffaele Lorusso