La sua peculiarità consiste nel fatto che l’accesso al contributo - nella sua misura minima - spetta a tutte le famiglie con figli, a prescindere dal reddito familiare che influisce solo nella determinazione dell’ammontare dell’Assegno, come meglio spiegato in seguito.
L’Assegno è definito unico, in quanto finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
Lo stesso sarà erogato a tutte le famiglie e varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21° anno di ciascun figlio fiscalmente a carico.
La prestazione spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
1. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
3. per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità. Come detto, l’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
Circa l’effettivo importo dell’Assegno è prevista:
- una quota variabile modulata in modo progressivo e si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro. Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- una quota a titolo di maggiorazioni transitoria per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Per elaborare l’importo dell’Assegno unico universale l’INPS ha rilasciato un apposito simulatore (clicca qui per calcolare)
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS anche ai giornalisti ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda (che si segnala deve essere presentata con cadenza annuale e quindi rinnovata ogni 12 mesi, relativamente al periodo di erogazione: marzo-febbraio dell’anno successivo) il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio 2022, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal corrente mese di marzo. I relativi pagamenti sono in corso di accredito proprio in questi giorni. Mentre, per le domande presentate dopo il 28 febbraio 2022 l’Assegno unico e universale sarà erogato il mese successivo a quello di presentazione della domanda e sarà comprensivo degli arretrati a decorrere da marzo, purché la domanda sia presentata entro il 30 giugno 2022. Per le domande presentate, invece, dopo il 30 giugno 2022, l’assegno unico spetterà solo dal mese di presentazione della domanda, ma senza arretrati da marzo.
In quanto assegno unico, con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
- il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno unico, invece, non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno è inoltre compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
È infine compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.
Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali e lo stesso Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati.
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
L’assegno decorre dal corrente mese di marzo 2022 e la relativa domanda è annuale (comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo). La stessa poteva essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, anche autonomamente attraverso il sito INPS con una agevole procedura, purché in possesso delle credenziali di accesso (tramite PIN, SPID, CIE e CNS) alla sezione myinps del sito web dell’INPS (clicca qui per entrare). La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.
Per ogni altro chiarimento si rinvia alla specifica Circolare INPS n. 23/2022
Direttore generale Fnsi
Tommaso Daquanno