Con il DPCM 01/03/2020, infatti, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 poteva essere applicata per tutta la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dei principi della normativa, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Senza l’accordo con il lavoratore, il datore di lavoro poteva quindi attivare la modalità di lavoro agile attraverso l’invio di una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro. Anche i successivi decreti governativi, emanati durante l’emergenza, hanno confermato la suddetta procedura semplificata. In particolare il DPCM 26 aprile 2020 che ha raccomandato ai datori di lavoro il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che potessero essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Successivamente, il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio – convertito dalla Legge 77/2020 – ha confermato la possibilità dell’applicazione semplificata (senza accordo) dello smart working prevedendo la sua durata “fino alla cessazione dello stato di emergenza” e aggiungendo “e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”. Tale norma confermava la possibilità, per i datori di lavoro, di attuare lo smart working senza accordo, sino al termine dello stato di emergenza,
anticipando tuttavia che anche in caso di proroga dello stesso (oltre la data del 31/07/2020), detta procedura semplificata di attuazione del lavoro agile, non sarebbe potuta comunque proseguire oltre il 31 dicembre 2020, termine che va dunque inteso quale limite massimo di applicazione della procedura semplificata.
Come si apprende dal comunicato stampa della Presidenza del Consiglio, il Consiglio dei Ministri n. 59 tenutosi ieri sera ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Il DL proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, i termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle in tema di lavoro agile. Viene pertanto prorogata, sino a tale data, la possibilità, per i datori di lavoro, di continuare ad applicare, con procedura semplificata, la modalità di lavoro agile - disciplinata dagli artt. 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi della normativa ma in assenza degli accordi ivi previsti.
Salvo diversa disposizione di legge contenuta nel DL - non ancora pubblicato - sino a tale data (15/10/2020) continua anche a trovare applicazione il diritto ad ottenere il lavoro agile per i genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore. Così come, sempre sino al prossimo 15 ottobre, i dipendenti disabili oppure immunodepressi o che assistano un familiare disabile, dovrebbero poter continuare a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, purché la prestazione lavorativa svolta lo consenta.
Nell’attesa di conoscere, nel dettaglio, i contenuti del DL di cui sopra – in corso di pubblicazione – gli Uffici della FNSI restano comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordialità.
Tommaso Daquanno
Direttore generale Fnsi