A seguito delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies della Legge n.58 del 28 giugno 2019 (di conversione del Decreto Legge n. 34/2019), l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 64/E, ha precisato che i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA, dovuti da alcune categorie di contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della l. 190/2014 e che applicano il regime fiscale di vantaggio per l ‘imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 /2011, convertito , con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, sono posticipati al 30 settembre 2019.
La disciplina ha carattere generale e trova quindi applicazione anche nei confronti di quei giornalisti rientranti nelle predette fattispecie.
Pertanto i giornalisti interessati dalla proroga potranno presentare all’Inpgi la comunicazione reddituale entro il 30 settembre, senza che incorrano nelle sanzioni di cui di cui all’art. 8 del Regolamento. Ai fini procedurali, sarà tuttavia necessario che gli interessati comunichino all’Istituto la sussistenza nei loro confronti dei requisiti previsti dalla norma, che comportano la proroga dei termini di scadenza dei versamenti fiscali.
La scadenza del 31 luglio per i giornalisti con partita IVA è pertanto superata e slitta al 30 settembre. A quanto si comprende, resta invece per quanti non hanno partita IVA.