Statuto Inpgi: il Tar accoglie le tesi della Fnsi
È competente il giudice civile a valutare la legittimità del
nuovo Statuto dell'Inpgi - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani 'Giovanni Amendola'. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza
nella quale ha riunito due specifici ricorsi proposti da Pierluigi Roesler
Franz, in qualità di iscritto all'Inpgi come giornalista professionista in
pensione e di componente del collegio sindacale del medesimo Ente, e dalla
Figec - Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.
Con i ricorsi in questione si contestavano gli atti con i quali si è
perfezionato l'iter di approvazione del nuovo Statuto e sono state indette le
elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell'Istituto, sostenendo: che
lo Statuto dell'ente discriminerebbe la Figec-Cisal in favore della Fnsi,
giacché la formulazione letterale di alcune sue disposizioni riserverebbe
l'accesso alle cariche elettive dell'Istituto agli iscritti della seconda e,
viceversa, lo precluderebbe agli iscritti della prima; la delibera d'indizione
delle elezioni contrasterebbe con la legge e con il nuovo Statuto giacché tra
l'altro l'interruzione notturna del voto online comprimerebbe
ingiustificatamente il diritto di voto degli iscritti all'estero e la data di
svolgimento delle elezioni discriminerebbe i giornalisti già andati in
pensione.
Il Tar ha ritenuto fondata l'eccezione d'inammissibilità dei ricorsi per
difetto di giurisdizione, riguardo al motivo di ricorso attinente alle
prospettate illegittimità che concernerebbero il procedimento elettorale di
rinnovo degli organi collegiali dell'Inpgi. Al riguardo i giudici hanno
ritenuto di non discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo
il quale «la giurisdizione in materia di procedimento elettorale degli Enti
previdenziali privatizzati appartiene al giudice ordinario».
Riguardo, poi, all'altro tema sollevato, ovvero quello attinente al paventato
carattere discriminatorio di alcune disposizioni dello Statuto adottato dal
commissario ad acta con l'approvazione dei ministeri
vigilanti, il Tar, precisando come nello specifico il carattere discriminatorio
consisterebbe nel fatto che le stesse disposizioni non contemplano
espressamente la Figec tra gli enti di categoria, ha rilevato come «la difesa
erariale ha escluso il carattere discriminatorio delle disposizioni, sostenendo
diffusamente che la corretta interpretazione delle stesse (e quindi
dell'approvazione ministeriale) sta nel ritenere che la menzione expressis
verbis tra le associazioni di categoria soltanto della Fnsi e delle
Associazioni Regionali di Stampa sia avvenuta per ragioni di carattere
meramente esemplificativo»; e «nella stessa linea di pensiero si colloca, a ben
vedere, anche la linea difensiva dell'Inpgi».
Interpretazione, questa, che secondo i giudici «è da ritenersi già satisfattiva
della domanda di giustizia proposta dagli odierni ricorrenti». (Ansa, 13
novembre 2024)